LA DEQUALIFICAZIONE PUO’ VERIFICARSI ANCHE QUANDO LE NUOVE MANSIONI ASSEGNATE AL LAVORATORE SIANO PREVISTE DAL CONTRATTO PER LA SUA QUALIFICA – Se pregiudicano il livello della professionalità acquisita (Cassazione Sezione Lavoro n. 7351 dell’11 aprile 2005, Pres. Senese, Rel. Curcuruto).


Orlando T., dipendente della S.p.A. Poste italiane con la qualifica di quadro di primo livello, nel periodo dal 1996 a 1999 è stato preposto ad un’agenzia di coordinamento, con il compito di coordinare l’attività di alcune agenzie di base. Nel 1999, in seguito a modifiche organizzative, le agenzie di coordinamento siano state eliminate e i loro compiti sono stati affidati alle filiali. Orlando T. è stato preposto ad un’agenzia di base e gli è stata attribuita un’indennità di funzione inferiore a quella percepita in precedenza come responsabile di un’agenzia di coordinamento. Egli ha chiesto al Tribunale di Torino di accertare il suo diritto alla qualifica di dirigente per le mansioni svolte dal 1996 al 1999 e di dichiarare comunque che egli aveva subito una dequalificazione ed un’illegittima decurtazione dell’indennità di funzione quando era stato preposto ad un’agenzia di base. L’azienda si è difesa contestando la natura dirigenziale delle mansioni svolte dal lavoratore come responsabile di un’agenzia di coordinamento e sostenendo che egli non aveva subito un’illegittima dequalificazione con la destinazione a un’agenzia di base, sia perché anche per il nuovo incarico era prevista dal c.c.l. la qualifica di quadro di prima categoria, sia perché, essendo state soppresse le agenzie di coordinamento, non esisteva altra possibilità di impiegarlo con analoghe mansioni. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Torino hanno ritenuto infondate entrambe le domande proposte da Orlando T., in quanto da un lato hanno escluso che le mansioni di responsabile di agenzia di coordinamento comportassero l’elevato grado di autonomia decisionale proprio della qualifica dirigenziale e dall’altro hanno ritenuto legittimo l’impiego del lavoratore, a far tempo dal 1999 come preposto a un’agenzia di base, rilevando che anche per tale posizione la disciplina collettiva prevede la qualifica di quadro di prima categoria da lui posseduta. Orlando T. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Appello di Torino per difetto di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7351 dell’11 aprile 2005, Pres. Senese, Rel. Curcuruto) ha accolto il ricorso limitatamente alla parte concernente l’esclusione, da parte della Corte di Appello, della configurabilità di una dequalificazione, nell’assegnazione al lavoratore delle mansioni di preposto a un’agenzia di base. Deve applicarsi in materia – ha affermato la Corte – il principio di diritto per cui il divieto di variazioni in “peius” opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali. A tal fine l’indagine del giudice di merito deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali. In particolare – ha precisato la Corte – le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anzi di arricchire, il patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata ed ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Genova, precisando che, nell’applicazione del principio di diritto enunciato il giudice del rinvio dovrà tenere conto anche della situazione determinata dalla soppressione delle Agenzie di Coordinamento per i riflessi che questa è idonea a creare sulle possibili utilizzazioni di Orlando T. in relazione alla professionalità da questi raggiunta.