Relazione udienza tenutasi presso il Tribunale di Viterbo il 27 gennaio 2006

                                                                         

Udienza del 27 gennaio.

Don Enrico, come si prevedeva, era assente.

L’avvocato di Cascioli Luigi, Mauro Fonzo, ha parlato per primo. Nella sua

requisitoria ha portato come supporto, per dimostrare la fondatezza delle

accuse riportate nella denuncia, numerosi esempi di esegeti che negano la

figura storica di Gesù mettendone tra di essi anche di matrice cristiana e

credenti, quale Renan. 

L’avvocato Severo Bruno, invece, ignorando ogni argomento riguardante

l’esistenza di Cristo, ha deviato il soggetto dell’accusa dicendo che la

responsabilità di un eventuale falso storico non è da addebitarsi a don Enrico

Righi ma a coloro che lo hanno sostenuto prima di lui.  

Praticamente ha voluto dire:<<Qualora risultasse che Cristo non è esistito, i

meritevoli di condanna sono gli autori dei Testi Sacri e non don Enrico che si

è soltanto limitato a ripetere ciò che altri hanno scritto>>, come se chi vende

il veleno non è responsabile dei danni che può produrre se la formula è stata

inventata da un altro.

È in questa forma di difesa tendente a scaricare su persone non più esistenti

e, quindi, non più perseguibili per legge, che la Chiesa dimostra tutta la sua

debolezza. Sapendo che non potrà mai dimostrare l’esistenza storica di Cristo,

il suo unico scopo è quello di trovare ogni pretesto, anche il più vile, per

far cadere una denuncia che, se andasse avanti, sa bene che potrebbe

concludersi con una sentenza che  segnerebbe la  sua fine.  

Dopo aver ascoltato le due parti, il giudice Gaetano Mautone  si è riservato

il tempo per decidere. Quale delle due versioni egli prenderà in

considerazione?

Nel rispetto della procedura giudiziaria due sono le versioni che può seguire

il giudice per emettere la sentenza:

1)         Basarsi su una personale competenza nella materia che in questo caso

sarebbe la “cristologia”.

2)            Nominare in caso contrario un CTU (rappresentato in questo caso da un

esperto in Testi Sacri) che stabilisca se le prove riportate nella denuncia

sono da respingersi o considerarsi valide per dare luogo a un processo. 

Sarà rispettata la legge? Conoscendo i motivi addotti per giustificare le

precedenti archiviazioni, cos’altro si potrebbe supporre se non che si ripetano

gli stessi abusi se non ci venisse una certa speranza che le cose cambino per

il fatto che questa volta la sentenza non rimarrà nell’ambito di un piccolo

paese faziosamente informato da un giornaletto provinciale, ma andrà molto

oltre interessando tutto il mondo.  E di questo il tribunale di Viterbo ne deve

ben tenere conto se non vuole compromettere l’onore di una nazione laica e

indipendente, almeno per ciò che riguarda la giustizia,  come ha già fatto la

stampa nazionale che con il suo silenzio su questo processo ha dimostrato come

L’Italia sia ridotta a un feudo del Vaticano.

Luigi Cascioli.