Slai Cobas Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale
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Milano, 27 febbraio 2004

Eliana De Martiis
Direttore Organizzazione e Personale
Via Taramelli, 20
20124 MILANO


Oggetto: diritto convocazione assemblee lavoratori


In una nota in data 12.02.2004, il Direttore del Personale comunicava all’esecutivo RSU e non a tutte le componenti RSU, come prassi avrebbe voluto, che da quella data le convocazioni  delle assemblee del personale si sarebbero dovute convocare “formalmente con firma riferita all’intero esecutivo”.
Al di là di alcuni aspetti del tutto marginali, ci preme sottolineare alcune norme contrattuali, attualmente vigenti e a cui invitiamo tutti ad attenersi.

Escludiamo, ovviamente, che il regolamento della RSU del 2002, in quanto codice di autoregolamentazione, possa modificare di per sé ed a posteriori accordi sindacali sottoscritti dalle parti e pienamente vigenti. Ci riferiamo in modo particolare al Protocollo d’Intesa sulle Relazioni Sindacali per il personale non dirigenziale,sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e dall’amministrazione regionale il 13 marzo 2000, e all’Accordo Collettivo Quadro nazionale del 7 agosto 1998, valido in tutti i comparti della Pubblica Amministrazione. Peraltro, il CCNL  del Comparto Regione-Autonomie Locali, siglato il 22 gennaio 2004, non interviene in alcun modo sull’esercizio di diritti sindacali, lasciando dunque invariata la normativa precedente. 

Vogliamo qui richiamare in particolare l’art. 2, c. 2 dell’Accordo Quadro nazionale il quale recita: “ Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, …, dai soggetti indicati nell’art. 10”.

L’art. 10, c. 1 elenca poi i soggetti titolari dell’indizione, a partire da “i componenti delle RSU”.
Significativamente il Protocollo d’Intesa, siglato nel nostro Ente, riprende parola per parola le formulazioni dell’Accordo Nazionale, rispettivamente all’art. 20, c. 2 e all’art. 16, c. 1.

Ricordiamo, inoltre, che nel primo semestre del 2002, l’allora responsabile delle Relazioni Sindacali dott. Dal Gesso aveva dovuto riconoscere il diritto alla convocazione di assemblea ad un singolo delegato, precisamente un delegato di Como, in quanto il Protocollo di Relazioni Sindacali allora ed oggi in vigore e mai modificato, costituiva il riferimento normativo a cui appellarsi.
Si ritiene, quindi, di confermare il diritto e la possibilità di convocazione di assemblea, da parte dei singoli delegati RSU, onde evitare spiacevoli incomprensioni ed inutili contrasti su una materia così delicata come quella sull’esercizio dei diritti sindacali.

Siamo certi pertanto che l’amministrazione regionale non terrà conto di quanto formulato nella nota del 12 febbraio 2004.
In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti

                                per la componente RSU Slai Cobas
                            GIORGIO RIBOLDI
                             (coordinamento nazionale Slai Cobas)