Sesto S. Giovanni, 4 dicembre 2006


Il 23 novembre 2006 sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 3621 che riguarda 6 operai del reparto Forgia della ex Breda Fucine di Sesto S.Giovanni che hanno avuto un'esposizione ultradecennale all'amianto, in cui ci sono affermazioni di interesse generale.


All'eccezione sollevata dall'INPS che i benefici contributivi per l'amianto spetterebbero solo ai lavoratori che abbiano superato la soglia prevista con l'art 31 del RL. 277/91 (che prevede:
a) 600 fibre/litro per cm. cubo per il crisotilo;
b) 200 fibre/libro per cm. cubo per tutte le altre varietà di amianto;
e non nella soglia individuata dall'art. 24 dello stesso D.L. (che prevede 100 fibre/litro come è riconosciuto attualmente dalla giurisprudenza), il giudice Dott.sa Manuela Scudieri del tribunale di Milano -  sezione lavoro -  ha nuovamente sentito il C.T.U. -  che aveva accertato che i 6 lavoratori  ". erano coinvolti in lavorazioni, che comportavano una forte esposizione diretta, indiretta e ambientale alI'amianto..e che la stessa doveva aver superato anche le soglie previste dall'art. 31 D.L. 277/91" -  facendo così cadere le eccezioni dell'INPS riguardo a tale soglia.


L'eccezione INPS tuttavia ha dato modo al giudice di chiarire un aspetto generale importante, perché come motiva nella sentenza " . . la conferma della correttezza di tale impostazione può rinvenirsi nella nuova disciplina introdotta dall'art. 47 D.L. 269/03 che, pur avendo introdotto una disciplina restrittiva per il conseguimento del beneficio previdenziale in questione, ha espressamente previsto come limite di concentrazione media annua le 100 fibre/litro".
Il giudice ricorda anche che   "l'art. 31 individua quei limiti massimi superati i quali le lavorazioni non sono neppure consentite.".
Vi inviamo copia della sentenza.


Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio
p. contatti: cell. 335/7850799

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